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Startup innovativa 2026: requisiti aggiornati, agevolazioni fiscali e cosa cambia con la Legge 193/2024

Il regime della startup innovativa rappresenta uno dei principali strumenti agevolativi per le imprese innovative e tecnologiche. Ma il quadro normativo è cambiato in modo significativo con la Legge 16 dicembre 2024, n. 193, entrata in vigore nel 2025 e pienamente operativa nel 2026.

Chi vuole costituire una startup innovativa, o verificare se la propria azienda può qualificarsi come tale, deve fare riferimento ai requisiti aggiornati, non a quelli della norma originaria del 2012.

Cos'è la startup innovativa

La startup innovativa è una società di capitali non quotata (SRL, SPA o cooperativa) il cui oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

L’iscrizione avviene nella sezione speciale del Registro delle Imprese, tramite autocertificazione del legale rappresentante con il modello aggiornato al giugno 2025. Non è un riconoscimento automatico: bisogna soddisfare tutti i requisiti e mantenerli nel tempo.

I requisiti aggiornati al 2026

Il D.L. 179/2012, come modificato dalla Legge 193/2024, prevede che la startup innovativa sia una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Tra i requisiti principali rientrano:

  • essere una micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE;
  • essere nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • avere sede principale in Italia o in altro Stato SEE, purché con sede produttiva o filiale in Italia;
  • avere, dal secondo anno di attività, un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire e non aver distribuito utili;
  • non essere costituita da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o ramo d’azienda;
  • avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza.

A questi requisiti generali deve aggiungersi almeno uno dei requisiti di innovatività previsti dalla legge:

  • spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
  • impiego di personale altamente qualificato nelle percentuali previste dalla normativa;
  • titolarità, deposito o licenza di privativa industriale, oppure titolarità di software registrato, direttamente collegati all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

La durata dello status e le fasi della Legge 193/2024

Una delle novità più rilevanti della Legge 193/2024 riguarda la durata dello status e la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’iscrizione nella sezione speciale è riservata alle società costituite da non più di cinque anni. La nuova disciplina prevede una prima fase di permanenza triennale nella sezione speciale del Registro delle Imprese, cui possono seguire ulteriori periodi di permanenza al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Dopo il terzo anno, la permanenza nella sezione speciale è consentita solo al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dalla Legge 193/2024 e nei limiti temporali stabiliti dalla normativa. Tra questi requisiti rientrano, ad esempio, l’incremento delle spese in ricerca e sviluppo fino al 25%, la stipulazione di contratti di sperimentazione con pubbliche amministrazioni, il conseguimento di specifici obiettivi di crescita previsti dalla normativa o l’ottenimento di titoli di proprietà industriale.

È inoltre prevista la possibilità di estendere ulteriormente la permanenza per ulteriori periodi di due anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi aggiuntivi, nella fase di scale-up, al ricorrere di specifici requisiti, come un aumento di capitale a sovrapprezzo superiore a 1 milione di euro da parte di un OICR, oppure un incremento dei ricavi superiore al 100% annuo.

In pratica, non tutte le startup possono restare iscritte per nove anni: la durata ordinaria e le eventuali estensioni dipendono dal rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalla fase in cui si trova l’impresa.

Le agevolazioni fiscali per chi investe

Investire nel capitale di una startup innovativa può dare diritto a benefici fiscali sia per le persone fisiche sia, in alcuni casi, per i soggetti IRES. Per le persone fisiche è prevista la detrazione IRPEF ordinaria del 30%, entro i limiti di legge. Per i soggetti IRES è prevista una deduzione dal reddito imponibile, anch’essa nei limiti previsti dalla normativa.

Un elemento rilevante per le persone fisiche: per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, la stretta sulle detrazioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non si applica agli investimenti in startup innovative, che restano integralmente detraibili.

In alternativa, per gli investimenti che rispettano le condizioni del regime de minimis, è prevista una detrazione IRPEF del 65% per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative, con investimento agevolabile massimo pari a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’agevolazione de minimis richiede il rispetto dei limiti e delle procedure previste, inclusa la presentazione dell’istanza sulla piattaforma informatica dedicata prima dell’effettuazione dell’investimento. Le disposizioni attuative sono oggetto di aggiornamento e l’effettiva fruibilità dell’agevolazione va verificata al momento dell’investimento.

La Legge 193/2024 ha inoltre previsto specifiche misure fiscali per incubatori e acceleratori certificati che investono in startup innovative. Anche in questo caso è opportuno verificare le regole applicative aggiornate prima di assumere decisioni di investimento.

Le agevolazioni per la startup stessa

Oltre ai benefici per gli investitori, la startup innovativa beneficia direttamente di una serie di agevolazioni:

  • esonero dal pagamento dei diritti camerali e delle imposte di bollo sugli atti costitutivi e le modifiche statutarie;
  • possibilità di remunerare collaboratori e dipendenti con work for equity, ovvero strumenti finanziari partecipativi, con un regime fiscale agevolato;
  • accesso al Fondo Centrale di Garanzia secondo le regole, le condizioni e i limiti previsti dalla disciplina applicabile;
  • procedure semplificate in caso di perdite del capitale sociale, con termini più lunghi per le ricapitalizzazioni obbligatorie;
  • possibilità di effettuare aumenti di capitale con regole più flessibili rispetto alle società ordinarie.

Gli errori più comuni

Il primo errore è costituire una startup innovativa senza verificare concretamente il soddisfacimento di tutti i requisiti, in particolare quello dell’innovazione, che richiede documentazione precisa su spese di R&S, titoli del personale o proprietà intellettuale.

Il secondo errore è non monitorare il mantenimento dei requisiti nel tempo. Lo status si perde se i requisiti non vengono più soddisfatti, con obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese e perdita di tutte le agevolazioni connesse.

Il terzo errore, specialmente dopo le modifiche della Legge 193/2024, è ragionare con le regole vecchie del 2012: le nuove regole sulla durata dello status e sui requisiti aggiuntivi richiedono una verifica specifica per la propria situazione.

Conclusione

La startup innovativa nel 2026 è uno strumento ancora molto interessante, sia per chi vuole avviare un’impresa tecnologica sia per chi vuole investire in questo tipo di realtà. Le agevolazioni sono concrete e il quadro normativo è stato aggiornato in modo da rendere più selettivo il mantenimento dello status, favorendo le imprese che dimostrano crescita, innovazione e capacità di evoluzione nel tempo.

Il punto di partenza è verificare con attenzione i requisiti aggiornati e strutturare correttamente l’iscrizione: non basta avere un’idea innovativa.

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