La distribuzione degli utili è uno dei momenti più rilevanti nella gestione di una SRL. Le regole fiscali applicabili, però, cambiano in modo significativo in base alla natura del socio che percepisce i dividendi.
È una distinzione fondamentale che spesso viene sottovalutata: il regime fiscale per un socio persona fisica è molto diverso da quello applicabile quando il socio è a sua volta una società.
Quando si possono distribuire gli utili
Gli utili di una SRL possono essere distribuiti ai soci solo dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio in assemblea e nel rispetto di alcune condizioni:
- gli utili devono risultare dal bilancio regolarmente approvato;
- deve essere accantonata a riserva legale almeno il 5% dell’utile, fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale;
- non devono esserci perdite pregresse da coprire prioritariamente.
Tassazione per i soci persone fisiche non imprenditori
Quando il socio è una persona fisica che non opera in regime d’impresa, i dividendi percepiti da una SRL sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Questa ritenuta viene applicata dalla società al momento dell’erogazione ed è definitiva: il socio non deve inserire i dividendi nella propria dichiarazione dei redditi, né sommare questi redditi agli altri ai fini IRPEF.
La tassazione al 26% si calcola sull’intero importo distribuito.
Tassazione per i soci che sono società (regime IRES e PEX)
Le regole cambiano radicalmente quando il socio è a sua volta una società soggetta a IRES, come avviene nelle strutture con holding di partecipazione.
In questo caso si applica un regime di parziale esclusione: il 95% dei dividendi percepiti dalla società è escluso dalla base imponibile IRES. Solo il 5% restante concorre alla formazione del reddito imponibile della società.
Un meccanismo analogo vale per le plusvalenze da cessione di partecipazioni tramite il regime della Participation Exemption (PEX): anche in questo caso il 95% della plusvalenza è escluso dal reddito imponibile IRES, al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma (holding period, iscrizione tra le immobilizzazioni, effettiva commercialità della partecipata, residenza non in Paese a fiscalità privilegiata).
Questi regimi sono pensati per evitare la doppia imposizione sugli utili già tassati a livello di società operativa, e sono di centrale importanza nelle strutture con holding.
Le novità del Decreto Fiscale marzo 2026
La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto limitazioni all’applicazione della PEX in alcune fattispecie di partecipazioni, poi eliminate dal Decreto Fiscale n. 38 del 27 marzo 2026.
Il decreto ha ripristinato il regime previgente con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026: torna pienamente in vigore l’esclusione del 95% dei dividendi percepiti dalle società e la PEX sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni. La retroattività elimina l’incertezza che aveva bloccato alcune decisioni distributive nei primi mesi dell’anno.
Utili vs compenso da amministratore
Una delle domande più frequenti riguarda la scelta tra distribuire utili e percepire un compenso da amministratore. Le due strade hanno implicazioni fiscali diverse:
- il compenso da amministratore è deducibile dal reddito della società e soggetto a IRPEF progressiva in capo all’amministratore;
- i dividendi non sono deducibili dalla società ma sono tassati al 26% in capo al socio persona fisica.
La scelta ottimale dipende dal livello di reddito complessivo del socio, dalla struttura societaria e dagli obiettivi di lungo periodo. Non esiste una risposta universale: è necessario analizzare la situazione specifica.
Conclusione
Conoscere le regole di tassazione dei dividendi — distinguendo il caso del socio persona fisica da quello della società holding — è il presupposto per gestire in modo efficiente la distribuzione degli utili.
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