Le imprese italiane iscritte al Registro delle Imprese hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali naturali.
È una novità normativa che ha richiesto diversi interventi attuativi prima di diventare pienamente operativa. Vediamo chi è coinvolto, cosa deve essere assicurato e cosa cambia per chi non si adegua.
La base normativa: Legge 213/2023 e DM 18/2025
L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi 101-111, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024). Non si tratta quindi di una novità del 2026, ma di un obbligo introdotto a fine 2023 la cui operatività è slittata più volte per l’adeguamento del quadro attuativo.
Il decreto attuativo di riferimento è il D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025), che ha definito le modalità operative e i requisiti minimi delle coperture assicurative.
Ulteriori interventi normativi — tra cui il D.L. 39/2025 e il successivo Decreto Milleproroghe 2026 — hanno modificato le scadenze per alcune categorie di imprese.
Chi è obbligato
L’obbligo riguarda tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile, con sede legale o stabile organizzazione in Italia.
Non è quindi limitato a un determinato settore o dimensione: artigiani, commercianti, imprese industriali e di servizi rientrano nell’ambito dell’obbligo, purché impieghino per la propria attività i beni previsti dalla norma.
Sono escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, che hanno un regime separato.
Quali beni devono essere assicurati
Il perimetro dell’obbligo assicurativo è definito con precisione dalla norma. I beni da assicurare sono quelli iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B-II (Immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3) dell’articolo 2424 del Codice Civile, ovvero:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
L’obbligo si applica a questi beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa — quindi anche beni detenuti a titolo di leasing, affitto o altro — salvo specifiche coperture assicurative già esistenti a copertura degli stessi rischi, la cui sussistenza va valutata caso per caso in base al contratto e alla titolarità del rischio.
Sono invece esclusi dall’obbligo: i veicoli iscritti al PRA, i beni immobili in costruzione e le merci e scorte di magazzino.
Cosa copre la polizza
La copertura deve riguardare i danni materiali diretti causati da eventi catastrofali naturali, in particolare:
- sismi;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- frane.
Le cosiddette ‘bombe d’acqua’ non rientrano tra gli eventi coperti dall’obbligo. È possibile tuttavia estendere la copertura anche a questi eventi con apposite clausole aggiuntive.
Cosa succede se non si adegua
Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo non comporta sanzioni amministrative dirette, ma ha conseguenze concrete sull’accesso ai fondi pubblici e alle agevolazioni statali.
In caso di evento calamitoso, un’impresa non assicurata non potrà beneficiare dei contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche connesse ai danni subiti. La norma è stata progressivamente recepita anche nelle discipline di molti incentivi pubblici: il mancato adempimento può quindi precludere l’accesso non solo ai ristori post-calamità, ma anche ad altre misure agevolative.
Conclusione
La polizza catastrofale è un obbligo normativo concreto che riguarda la grande maggioranza delle imprese italiane. Conoscerne il perimetro esatto — base normativa, beni coinvolti, eventi coperti — è il primo passo per adeguarsi correttamente.
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